Sez. 1, Sentenza n. 8984 del 12/05/2004 (Rv. 572806 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Crediti sorti durante la gestione commissariale - Previa verifica in sede amministrativa - Necessità - Conseguenze - Improponibilità della domanda.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE
In tema di amministrazione straordinaria, anche i crediti sorti dopo l'inizio della procedura che fanno capo alla gestione commissariale e godono del diritto alla prededuzione, ai sensi dell'art. 111 l. f., sono assoggettati alla previa, indefettibile verifica in sede amministrativa, demandata al commissario; pertanto, finché tale vaglio non sia stato compiuto, la domanda di accertamento dei crediti davanti all'autorità giudiziaria è improponibile.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)