Sez. 3, Sentenza n. 2912 del 29/03/1996 (Rv. 496689 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Debiti di massa contratti dai commissari - Creditori - Azione esecutiva individuale sui beni dell'impresa - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE
Con riguardo ai debiti contratti dai commissari durante l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (legge 3 aprile 1979 n. 95), i corrispondenti crediti di massa, benché prededucibili, restano sottoposti alla regola della procedura esecutiva concorsuale, con la conseguenza che resta precluso al creditore l'esercizio di azioni esecutive individuali sul patrimonio dell'impresa.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 212, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 212
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)