Sez. 1, Sentenza n. 7704 del 06/08/1998 (Rv. 517796 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Crediti di massa e crediti inerenti alla gestione commissariale - Azioni esecutive individuali - Divieto - Assoggettamento alla procedura esecutiva collettiva - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE
In tema di amministrazione straordinaria, anche i crediti cosiddetti di massa e quelli inerenti alla gestione commissariale, benché soddisfatti in prededuzione, sono assoggettati alla procedura esecutiva collettiva, con divieto di azioni esecutive individuali, posto che, secondo la regola fondamentale dell'istituto fallimentare (estensibile anche alla procedura di amministrazione straordinaria)' tutti i crediti che debbono essere soddisfatti sul patrimonio dell'imprenditore insolvente devono essere fatti valere e accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso e attesa altresì l'esigenza di concentrazione in un unico foro di tutte le controversie derivanti dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, esigenza affermata in via generale dall'art. 6 legge n. 95 del 1979, norma che esplica, con riguardo alla procedura di amministrazione straordinaria, un funzione equivalente a quella svolta dall'art. 24 legge fallimentare in relazione al fallimento.
Riferimenti normativi: Legge 03/04/1979 num. 95 art. 6, Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)