Sez. L, Sentenza n. 9866 del 24/04/2007 (Rv. 596570 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Ordine di reintegrazione - Effetti - Ripristino del rapporto di lavoro - Possibilità per il datore di lavoro di esercitare il proprio potere direttivo - Sussistenza - Conseguente ricomprensione dei lavoratori da reintegrare tra quelli da collocare in mobilità - Ammissibilità - Sospensione del relativo rapporto di lavoro - Ininfluenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
L'integrale ripristino del rapporto di lavoro conseguente all'ordine di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato comprende anche il diritto del datore di lavoro - la cui fattiva cooperazione è indispensabile ed insostituibile per dare esecuzione al suddetto ordine - di esercitare autonomamente il proprio potere direttivo; ciò implica la possibilità di includere nelle procedure di mobilità previste dalla legge n. 223 del 1991 anche lavoratori da reintegrare, ancorché il relativo ordine non sia stato ancora materialmente eseguito, in quanto i criteri sulla cui base vanno individuati i lavoratori da collocare in mobilità non richiedono in alcun modo l'effettività del rapporto di lavoro, non risultando parametrabili su tale effettività. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha confermato l'impugnata sentenza di merito con la quale era stato sostenuto che la lavoratrice ricorrente si sarebbe dovuta considerare, al momento dell'avvio della procedura di mobilità, a tutti gli effetti in servizio in virtù dell'annullamento giudiziale di precedente licenziamento con conseguente ordine di reintegrazione, aggiungendo che il richiamato principio assorbiva ogni ulteriore considerazione relativa all'esaminata vicenda, nella quale la reintegrazione era stata attuata prima del nuovo licenziamento e il rapporto di lavoro non si era estinto per effetto della corresponsione, in luogo della reintegrazione, dell'indennità pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)