Sez. L, Sentenza n. 1833 del 29/01/2007 (Rv. 594695 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione - Parametro della retribuzione globale di fatto - Quantificazione - Compensi non legati all'effettiva presenza in servizio - Esclusione - Fattispecie concernete dipendente postale e l'inclusione, nell' indennità sostitutiva della reintegrazione, del premio di produzione e dell'indennità di funzione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
L'art. 18 della legge n. 300 del 1970, nel testo risultante dalla novellazione introdotta con legge n. 108 del 1990, fa riferimento, nei commi 4 e 5, al medesimo parametro - la "retribuzione globale di fatto" - sia per il risarcimento del danno che per la determinazione dell'indennità sostitutiva della reintegrazione, ancorché nel primo caso si risarcisca un danno provocato dal comportamento illegittimo del lavoratore, mentre nel secondo si quantifica un'indennità legata ad una scelta del lavoratore. Tanto nell'uno che nell'altro caso per retribuzione globale di fatto deve intendersi quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ad eccezione di quei compensi legati non già all'effettiva presenza in servizio ma solo eventuali e dei quali non vi è prova della certa percezione, nonché quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi normalmente carattere indennitario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, con riferimento a dipendente postale, in controversia cui non era applicabile, "ratione temporis", il CCNL 11 gennaio 2001, aveva incluso, nell' indennità sostitutiva della reintegrazione, sia il premio di produzione, corrisposto non solo al personale presente in servizio ma anche a quello assente per ferie o per altri motivi tutelati dalla legge, sia l'indennità di funzione, erogata con carattere di continuità e predeterminatezza, in quanto correlata alla natura stessa delle mansioni svolte dal dipendente).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)