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Sez. U, Sentenza n. 73 del 01/04/2000 (Rv. 535225 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Concessione di lavori pubblici (cosiddetti "di sola costruzione") - Controversie relative - Competenza giurisdizionale - Art. 31 bis legge n. 104 del 1994 - Applicabilità ai giudizi in corso - Sussistenza - Disciplina ex art. 5 nuovo testo cod. proc. civ. - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535225-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

L'art. 31 bis legge n. 109 del 1994 (introdotto dall'art. 91 D.L. n. 101 del 1995 conv. in legge n. 206 del 1995 e prevedente, ai fini della tutela giurisdizionale, l'equiparazione delle concessioni in materia di lavori pubblici cd. "di sola costruzione" agli appalti) è applicabile anche ai procedimenti in corso al momento di entrata in vigore della suddetta norma, senza che possa invocarsi in senso contrario il disposto dell'art. 5 nuovo testo cod. proc. civ. (a norma del quale la giurisdizione si determina in base alla legge in vigore al momento della domanda, e non hanno rilievo i mutamenti legislativi successivi), giacché il citato art. 31 bis si presenta come derogatorio rispetto alla "lex generalis" costituita dal citato art. 5 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 11/02/1994 num. 109 art. 31 bis CORTE COST., Legge 02/06/1995 num. 206 CORTE COST., Decreto Legge 03/04/1995 num. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)