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Sez. U, Sentenza n. 1556 del 06/02/2002 (Rv. 552092 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Concessioni di opera pubblica - Equiparazione agli appalti, ai fini della tutela giurisdizionale - "Ex" art. 31 bis legge n. 109 del 1994 - Efficacia retroattiva - Conseguenze - Clausola compromissoria per le controversie "olim" devolute al giudice amministrativo - Originaria nullità - Sanatoria della stessa in forza della disciplina sopravvenuta - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552092-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE

L'art. 31 - bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (introdotto dall'art. 9 del decreto legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216), prevedente, ai fini della tutela giurisdizionale, l'equiparazione delle concessioni in materia di lavori pubblici agli appalti, è applicabile - in virtù del quinto comma, norma transitoria avente efficacia derogatoria rispetto alla "lex generalis" costituita dall'art. 5 cod. proc. civ. - anche alle controversie relative ai lavori concessi anteriormente alla data della sua entrata in vigore e, stante la sua portata retroattiva, rende valida ed efficace la clausola compromissoria, anteriormente stipulata, di deferimento ad arbitri delle controversie in materia di concessioni di lavori pubblici ora rientranti, ove investano posizioni di diritto soggettivo, nella giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 11/02/1994 num. 109 art. 31 bis CORTE COST., Decreto Legge 03/04/1995 num. 101 art. 9 CORTE COST., Legge 02/06/1995 num. 216 art. 1 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)