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Sez. 2, Sentenza n. 10218 del 29/11/1994 (Rv. 488918 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO | Termine - Decorrenza -.
Stato
decisa il 1994-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488918-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO

Il termine di un anno per la denunzia dei gravi difetti, previsto dal primo comma dell'art. 1669 cod. civ. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente (o l'acquirente) abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva - nella specie, attraverso un accertamento tecnico di parte - della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell'opera.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)