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Sez. 2, Sentenza n. 8689 del 02/09/1998 (Rv. 518538 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO | Dopo il collaudo - Ammissibilità - Ragioni - Termine annuale - Decorrenza - Vizi del materiale - Irrilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518538-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO

A differenza dell'azione per difformità e vizi dell'opera di cui all' art. 1667 cod. civ., l'azione per gravi difetti, disciplinata dall'art. 1669 cod. civ., prescinde dalla consegna dell'opera e dal collaudo, mentre il termine annuale per evitare la decadenza decorre non dalla manifestazione esteriore del pericolo di rovina, bensì dalla completa conoscenza di essa e del collegamento causale con l'esecuzione della costruzione, e, se dipende da vizi dei materiali impiegati, non perciò l'appaltatore è esonerato da responsabilità, salvo che sia stato mero esecutore del committente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2967

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)