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Sez. 2, Sentenza n. 10106 del 02/09/1992 (Rv. 478640 - 01)

Appalto (contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - Decadenza dalla garanzia - Denuncia del difetto | Termine di un anno - Decorrenza - Riferimento a manifestazioni di scarsa rilevanza ed a semplici sospetti - Insufficienza - Prova del momento in cui è stata acquisita la conoscenza dei vizi - Valutazione del giudice di merito - Espletamento di C.T.U. - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478640-01

Appalto (contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - Decadenza dalla garanzia - Denuncia del difetto

Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile previsto dall'art. 1669 comma primo cod. civ. a pena di decadenza dell'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall' imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficiente fare riferimento a manifestazioni di scarsa rilevanza ed a semplici sospetti. La prova del momento in cui tale conoscenza sia stata acquisita può desumersi indipendentemente dall'espletamento di una consulenza tecnica e dal deposito di essa, da pregresse manifestazioni esteriori già note al committente e da questi segnalate all' appaltatore. È compito pertanto del giudice di merito accertare se la conoscenza dei difetti e della loro consistenza non fosse già di grado così apprezzabile da consentire di denunziarli responsabilmente senza necessità di un conforto peritale, nonché stabilire se le già avvenute comunicazioni all'appaltatore non integrino di per sè delle vere e proprie denuncie, atte a far decorrere il termine prescrizionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)