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Sez. 1, Sentenza n. 4030 del 02/04/1992 (Rv. 476544 - 01)

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta locale sui redditi (I.L.O.R.) - Presupposto dell'imposta - In genere | Impresa familiare - Collaboratori familiari - Redditi percepiti per la partecipazione a tale impresa - I.L.O.R. - Assoggettabilità - Esclusione - Art. 115 del T.U. n. 917 del 1986 - Esclusione dall'imposta dei predetti redditi - Disciplina - Natura.
Stato
decisa il 1992-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476544-01

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta locale sui redditi (I.L.O.R.) - Presupposto dell'imposta - In genere

L'impresa familiare ha natura individuale e non collettiva (societaria o non) per cui l'attribuzione della qualità di imprenditore non spetta a tutti i partecipanti-qualificati da rapporto di coniugio, parentela o affinità - bensì a quello soltanto rispetto al quale siffatti rapporti si identificano; ne consegue che i redditi percepiti dai collaboratori familiari per tale partecipazione non possono essere ritenuti redditi di impresa, ma redditi di lavoro, per cui non sono soggetti all'ILOR in forza dell'art. 1, secondo comma, lettera a) del d.P.R. n. 599 del 1973, come integrato dalla sentenza n. 42 del 1980 della Corte Costituzionale. Pertanto l'art. 115 del T.U. n. 917 del 1986, nella parte in cui esclude dall'imposta i redditi in esame, ha valore meramente ricognitivo o esplicativo di un principio già enucleabile dal sistema e, quindi, per sè applicabile ai rapporti non esauriti, indipendentemente dalla norma intertemporale dell'art. 36 d.P.R. n. 42 del 1988, riferibile alle disposizioni innovative del T.U. n. 917/1986, non altrimenti disciplinate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, DPR 29/09/1973 num. 599 art. 1 com. 2 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 115 CORTE COST., DPR 04/02/1988 num. 42 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)