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Sez. 3, Sentenza n. 4952 del 02/03/2007 (Rv. 596378 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Illecito lesivo della integrità psico-fisica - Somme percepite a titolo risarcitorio - Reddito imponibile - Configurabilità - Limiti - Eventuale compensazione - Specificazione - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596378-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE

In tema di risarcimento del danno alla persona, in virtù della disposizione di cui all'art. 6, secondo comma, d.P.R.n.917 del 1986, (per cui le indennità conseguite titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli perduti), le somme percepite anche in via transattiva dal contribuente a titolo di risarcimento costituiscono reddito imponibile solo se e nei limiti in cui siano destinate a reintegrare il danno subito dalla mancata percezione di redditi. Ne consegue che, ove il giudice d'appello intenda compensare l'importo riconosciuto a questo titolo al danneggiato con il minor risarcimento spettategli per effetto del maggior grado di concorso colposo, deve darne chiaramente spiegazione, tenendone conto nella determinazione del diverso complessivo calcolo risarcitorio.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)