Sez. 5, Sentenza n. 19356 del 15/07/2008 (Rv. 604724 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Somme percepite a titolo risarcitorio - Assoggettamento ad imposta - Limiti - Indennità dipendente da invalidità permanente o morte - Assoggettabilità a tributo - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema d'imposte sui redditi, in base all'art. 6, comma secondo, del d.P.R. 22 novembre 1986, n. 917, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi; di conseguenza, l'indennità dipendente da invalidità permanente o da morte è esclusa dall'equiparazione fiscale posta in via generale dalla norma richiamata solo nei limiti in cui sia destinata a reintegrare il danno derivante dalla mancata percezione dei redditi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso l'assoggettabilità ad imposta della somma percepita dal contribuente a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento dell'obbligo, assunto dal suo datore di lavoro, di stipulare in suo favore una polizza di assicurazione contro le malattie non professionali che assicurasse l'erogazione di un capitale in caso d'intervenuta invalidità permanente che non consentisse la prosecuzione del rapporto di lavoro).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)