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Sez. 2, Sentenza n. 2550 del 11/07/1969 (Rv. 342132 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE D'UFFICIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1969-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342132-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE D'UFFICIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*

Il giudice, pur non essendo vincolato dal parere e dalle conclusioni cui e pervenuto il consulente tecnico da lui nominato, ha - qualora intenda dissentirne - il preciso Obbligo di indicare gli elementi di cui si e avvalso per ritenere erronei gli argomenti su cui il consulente si e fondato e che lo hanno indotto a pervenire a diversa conclusione e cio in quanto solo in tal modo e possibile controllare l'iter logico della decisione che e stata adottata, risolvendosi, in caso contrario l'omesso esame in omissione di motivazione su punto decisivo e l'inadeguata confutazione in vizio di motivazione, che rendono la sentenza censurabile in base al disposto dell'art. 360, n. 5, cod.proc.civ. (Conf. 2008-67, mass. N. 329053 V. 1050-69, massima n. 339526 853-69, massima n. 339211 1416-68, massima n. 333052).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)