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Sez. 2, Sentenza n. 2008 del 28/07/1967 (Rv. 329053 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329053-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Il giudice, che voglia dissentire dal parere del consulente, ha il preciso Obbligo di dare adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici, delle ragioni in forza delle quali ritiene di dover dissentire, in modo che vi sia la possibilita di controllare gli elementi di cui si e avvalso per pervenire a quella soluzione in particolare, deve valutare gli argomenti sui quali il consulente si e fondato e dimostrarne l'erroneita, risolvendosi in caso contrario l'omesso esame in omissione di motivazione su punto decisivo e l'inadeguata confutazione in vizio di motivazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)