diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 14313 del 15/11/2001 (Rv. 550294 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Contestazione immediata della violazione - Necessità - Indicazione della causa di impossibilità della contestazione ex art. 384 reg. es. C.d.S. - Conseguenze - Legittimità della sanzione.
Stato
decisa il 2001-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550294-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di violazioni al codice della strada, in caso di mancata contestazione immediata della violazione è necessario che, nel relativo verbale notificato, siano indicate le ragioni per le quali non sia stato possibile detta contestazione immediata. L'indicazione, da parte dell'ufficiale accertatore, di una delle ragioni tra quelle indicate dall'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, rende, peraltro, "ipso facto" legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 201, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 201, Legge 16/12/1992 num. 495 art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)