Sez. 1, Sentenza n. 2494 del 21/02/2001 (Rv. 544003 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Contestazione immediata della violazione - Necessità - Omissione, pur se possibile - Conseguenze.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
La disposizione generale sulle sanzioni amministrative, di cui all'art. 14 della legge n. 689 del 1981, è derogata dalla disciplina speciale dettata per le violazioni del codice della strada dagli artt. 200 e 201 dello stesso codice, cui si correlano gli artt. 383 e 384 del regolamento di esecuzione. Dalla diversità delle due normative discende che non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio giurisprudenziale (affermato in relazione al disposto dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981) secondo cui è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur se possibile, della violazione qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa. La contestazione immediata della violazione alle norme del codice della strada ha, al contrario, un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile, con la conseguenza che la detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo. Perciò il giudice, se riscontra che la contestazione immediata della violazione amministrativa alle norme del codice stradale, pur concretamente possibile, non è stata effettuata, legittimamente dispone l'annullamento del provvedimento sanzionatorio che sia stato emesso dal prefetto per detta violazione.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 200, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 200, Cod. Strada art. 201, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 201, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 383, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)