Sez. 2, Sentenza n. 10673 del 31/05/1983 Ud. (dep. 10/12/1983) Rv. 161671 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONI DI COSE - RICONOSCIMENTO DI REFURTIVA DA PARTE DEL DERUBATO - DIFFERENZE - FORMALITÀ - ESCLUSIONE - VALORE PROBATORIO.*
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONI DI COSE - RICONOSCIMENTO DI REFURTIVA DA PARTE DEL DERUBATO - DIFFERENZE - FORMALITÀ - ESCLUSIONE - VALORE PROBATORIO.*
Il semplice riconoscimento di refurtiva da parte del derubato, non costituendo atto processuale di ricognizione, non è soggetto al regime delle formalità previste dalla legge per tale atto. Esso, perciò, in quanto accertamento di polizia giudiziaria, è liberamente utilizzabile dal giudice nella formazione del suo convincimento, alla stregua della stessa ricognizione, in ipotesi nulla per la constatata inosservanza delle dette formalità. (V mass n 140788; (Conf mass n 143844; (Conf mass n 140377).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 361, Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)