Sez. 2, Sentenza n. 304 del 03/07/1979 Ud. (dep. 09/01/1980) Rv. 143844 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE DI COSE - FORMALITA - IDENTIFICAZIONE DELLE COSE DA PARTE DEL DANNEGGIATO - DIFFERENZA - UTILIZZABILITA DA PARTE DEL GIUDICE.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE DI COSE - FORMALITA - IDENTIFICAZIONE DELLE COSE DA PARTE DEL DANNEGGIATO - DIFFERENZA - UTILIZZABILITA DA PARTE DEL GIUDICE.*
Le formalita prescritte dalla legge per la ricognizione di cose non debbono essere necessariamente osservate per la identificazione delle cose da parte del danneggiato, costituendo siffatta operazione un mero accertamento e non un atto processuale formale, utilizzabile dal giudice liberamente ai fini della formazione del suo convincimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)