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Sez. 2, Sentenza n. 4811 del 02/04/2001 (Rv. 545422 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE | Vendita di terreno inserito in un piano di fabbricazione comunale - Mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica - Equiparazione del piano di fabbricazione al piano regolatore generale - Nullità dell'atto ai sensi dell'art. 18 della legge n. 47 del 1985 - Carattere assoluto della nullità - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio e da parte di qualunque interessato.
Stato
decisa il 2001-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545422-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE

L'operatività del precetto statuito dall'art 18 della legge n. 47 del 1985, che prescrive, a pena di nullità, l'allegazione a tutti gli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali o di scioglimento della comunione relativi a terreni del certificato di destinazione urbanistica non è condizionata dalla natura dello strumento urbanistico vigente nel Comune ove è ubicato il fondo, sia esso un piano regolatore generale o un piano di fabbricazione, stante l'identica finalità di detti strumenti (art 34 legge n. 1150 del 1942), volti a disciplinare lo sviluppo urbanistico del territorio comunale mediante regolamento dell'espansione edilizia, indicazione dei limiti delle zone destinate all'edificazione, dei tipi edilizi, ecc.. Da tale regime consegue il carattere assoluto di tale nullità e, quindi, la rilevabilità d'ufficio e la deducibilità da chiunque vi abbia interesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)