Sez. L, Sentenza n. 3685 del 13/04/1987 (Rv. 452622 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - POTERI DELLA CASSAZIONE - INCENSURABILITÀ - LIMITI.*
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - POTERI DELLA CASSAZIONE - INCENSURABILITÀ - LIMITI.*
Il giudizio, affermativo o negativo, riguardante il giudicato esterno, cioè l'accertamento che si assume essersi formato in un diverso e precedente processo fra le medesime parti, può formare oggetto di ricorso per Cassazione solo sotto il profilo dell'art. 2909 cod. civ. e della violazione e falsa applicazione dei principi giuridici in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata, ovvero di vizi attinenti alla motivazione. Nel caso di giudicato esterno, infatti, i poteri attribuiti alla Corte suprema si esauriscono nel Sindacato di legittimità e non consentono disamina riguardo al contenuto sostanziale della pronuncia, la cui interpretazione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è demandata in via esclusiva al giudice del merito. (V 4137/86, mass n 446926; (Conf 1638/84, mass n 433713; (Conf 2058/80, mass n 405708; (Conf 1298/80, mass n 404803).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)