Sez. L, Sentenza n. 5243 del 13/05/1995 (Rv. 492245 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Interpretazione esclusiva del giudice del merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa a giudicato sulla lettura di un accordo transattivo non condivisa dal ricorrente per cassazione.
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO
L'interpretazione del giudicato (cosiddetto esterno) formatosi fra le stesse parti in un giudizio diverso da quello nel quale esso è invocato, istituzionalmente riservata al giudice del merito, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che per violazione dell'art. 2909 cod. civ. ovvero delle norme e dei principi di diritto in tema di "res judicata", ovvero ancora per vizi attinenti alla motivazione, i quali vanno specificamente dedotti non essendo sufficiente il mero richiamo all'art. 2909 cod. civ. o all'art.324 cod. proc. civ. e restando comunque escluso che possa censurarsi direttamente l'accertamento coperto dal giudicato, sollecitando nuove e difformi decisioni sulle questioni già decise. (Nella specie secondo l'interpretazione del giudice di merito il giudicato formatosi in una precedente controversia fra datore di lavoro e lavoratore aveva stabilito che la transazione con la quale era stata riconosciuta a quest'ultimo una determinata anzianità di servizio aveva ricompreso ogni aspetto ed ogni incidenza dell'anzianità stessa, con la sola eccezione del diritto alle retribuzioni "medio tempore" maturate, sicché di tale anzianità doveva tenersi conto al fine del decidere sulla domanda di risarcimento del danno da omissione contributiva. La S.C. rilevando l'inammissibilità del motivo di ricorso con il quale si prospettava una diversa lettura dell'accordo transattivo ha confermato la sentenza impugnata ribadendo il principio di cui alla massima).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)