Sez. L, Sentenza n. 4138 del 21/06/1986 (Rv. 446926 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - MANCATA COMPARIZIONE DELLE PARTI - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - MANCATA COMPARIZIONE DELLE PARTI - CONSEGUENZE.*
Nel rito del lavoro, nel quale è vietata l'udienza di mero rinvio, con conseguente inapplicabilità delle Disposizioni degli artt. 181, 309 e 348 cod. proc. civ., la mancata comparizione dei contendenti all'udienza di discussione non osta alla definizione del giudizio né comporta, per il caso in cui si rinnovi in una successiva udienza cui sia stata irregolarmente rinviata la causa nonostante detto divieto, la cancellazione dal ruolo, nel giudizio di primo grado, e l'improcedibilità del gravame, nel giudizio di secondo grado. Peraltro, la statuizione adottata in violazione di detto principio dal giudice del merito (nella specie, la pronuncia di Estinzione del giudizio di rinvio davanti al giudice di secondo grado) non può essere rimossa - ancorché erronea - dal giudice della legittimità, in Mancanza di specifico motivo di ricorso. (V 2752/83, mass n 427665; (Conf 3838/84, mass n 435794, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)