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Sez. 3, Sentenza n. 10827 del 11/05/2007 (Rv. 596727 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Impresa designata ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1969 n.990 (applicabile "ratione temporis") - Surrogazione al danneggiato per il recupero dell'indennità a quello corrisposta - Adempimento delle formalità di cui all'articolo 22 della medesima legge - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596727-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, secondo la disciplina, applicabile "ratione temporis" della legge 24 dicembre 1969 n.990, l'impresa designata ai sensi dell'articolo 20 della suddetta legge che, surrogandosi al danneggiato in virtù del successivo articolo 29, agisce per il recupero dell'indennità a questo corrisposta, poichè subentra nella posizione sostanziale di costui, si avvale dell'avvenuto adempimento delle formalità previste dall'articolo 22 della legge medesima senza essere obbligato a rinnovarle.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 29, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)