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Sez. 3, Sentenza n. 338 del 14/01/2004 (Rv. 569410 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Intimazione del danneggiato ex art. 22 legge 990/1969 nei confronti dell'assicuratore del danneggiante - Successiva azione surrogatoria dell'ente previdenziale - Fruibilità degli effetti della intimazione ex art. 22 - Assicuratore fittizio - Azione nei confronti del Fondo di Garanzia - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569410-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, l'ente previdenziale che agisce in surrogazione ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., agisce quale successore a titolo particolare del danneggiato indennizzato ed è fruitore degli stessi effetti della intimazione ex art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 a suo tempo dal danneggiato proposta nei confronti dell'assicuratore del danneggiante, inizialmente "in bonis". Ne consegue che, ove tale assicuratore risulti fittizio, l'ente può rivolgersi al Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 19, lett. b) della legge n. 990/1969 con atto equivalente per contenuto all'art. 22, surrogandosi al danneggiato che in buona fede abbia inoltrato la richiesta risarcitoria all'assicuratore apparente, secondo i comuni principi di affidamento e di buona fede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)