Sez. 3, Sentenza n. 8617 del 23/08/1990 (Rv. 469016 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI - (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI (ART. 22) - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE - IN GENERE - CONDIZIONE DI PROPONIBILITÀ DELL'AZIONE - CONFIGURABILITÀ - AVVENUTO ADEMPIMENTO - RIVALSA DELL'ASSICURATORE - REVIVISCENZA DELLA CONDIZIONE DI PROPONIBILITÀ A SUO CARICO - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - VEICOLI - (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI (ART. 22) - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE - IN GENERE - CONDIZIONE DI PROPONIBILITÀ DELL'AZIONE - CONFIGURABILITÀ - AVVENUTO ADEMPIMENTO - RIVALSA DELL'ASSICURATORE - REVIVISCENZA DELLA CONDIZIONE DI PROPONIBILITÀ A SUO CARICO - ESCLUSIONE.*
In tema di Assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'Obbligo - posto a carico del danneggiato - della preventiva richiesta di risarcimento, cui l'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 subordina la proponibilità dell'Azione di risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, è rivolto a favorire la composizione stragiudiziale della vertenza, per cui, una volta che il danneggiato vi abbia adempiuto, lo stesso Obbligo non può essere posto a carico dell'assicuratore che, surrogandosi al danneggiato, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., agisca per il recupero delle indennità a questi corrisposte perché, subentrando nella medesima posizione giuridica del detto danneggiato, ha facoltà di avvalersi dell'avvenuto adempimento della formalità prevista dal citato art. 22 e degli effetti che ne derivano in ordine alla proponibilità dell'Azione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)