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Sez. L, Sentenza n. 15617 del 15/07/2011 (Rv. 618676 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Segretari comunali e provinciali - Trattamento retributivo - Messa in disponibilità del segretario - A carico dell'Agenzia distaccante - Condizioni - Legittimità del provvedimento - Mancanza - A carico del comune distaccatario - Sussistenza - Impegno dell'Agenzia a procedere al rimborso delle retribuzioni - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2011-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618676-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE

In materia di rapporto d'impiego dei segretari comunali e provinciali, il trattamento retributivo del segretario comunale assegnato dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ad un comune grava sull'ente locale distaccatario e non sull'Agenzia distaccante, senza rilevi né l'eventuale messa in disponibilità del segretario, ove lo stesso sia stato tacitamente riconfermato a seguito della tardiva conclusione del procedimento di nomina del suo sostituto, né, in assenza di una legittima messa in mobilità del segretario, l'eventuale dichiarazione dell'Agenzia a procedere al rimborso delle retribuzioni per il periodo di disponibilità.

Riferimenti normativi: Legge 15/05/1997 num. 127 art. 17 com. 72 CORTE COST., DPR 04/12/1997 num. 465 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)