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Sez. L, Sentenza n. 5017 del 01/03/2011 (Rv. 616150 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Segretario comunale e regionale - Nuovo ordinamento - Disciplina a regime - Insediamento di nuovo sindaco - Conferma o revoca entro 120 giorni - Revoca mediante nomina di un nuovo segretario generale - Ammissibilità - Condizioni - Accettazione tempestiva del designato - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616150-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE

In materia di nomina (e di revoca) dei segretari comunali e provinciali, l'art. 99, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, nel prevedere che il nuovo sindaco deve provvedere alla conferma o alla revoca del segretario in carica entro 120 giorni dalla data di insediamento (termine oltre il quale, in assenza di provvedimenti, il medesimo si intende confermato), non esclude che a tale risultato (nella specie, della revoca) si possa pervenire mediante la nomina, tempestiva, di un nuovo segretario, purchè la designazione sia produttiva di effetti: la natura negoziale dell'atto di nomina, deliberato dall'organo competente nell'esercizio della capacità di diritto privato, ne comporta la qualificazione come mera proposta contrattuale, con conseguente necessità, per il perfezionamento del negozio giuridico, dell'accettazione del designato, la quale costituisce espressione della peculiarità dell'incarico (rientrante tra quelli che assicurano un "continuum" tra organi politici e funzionari di vertice) e giustifica, nei confronti di questi ultimi, la cessazione degli incarichi loro conferiti dal precedente sindaco o presidente della provincia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 99 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 100, Cod. Civ. art. 1326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)