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Sez. 1 - , Sentenza n. 8236 del 16/11/2018 Cc. (dep. 25/02/2019) Rv. 275053 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Elementi favorevoli all'imputato - Obbligo di valutazione - Significato - Limiti.
Stato
decisa il 2018-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275053-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

L'art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen. non impone al giudice del riesame l'indicazione di qualsiasi elemento ritenuto favorevole dal difensore, né la confutazione di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, essendo gli ulteriori elementi assorbiti nella valutazione complessiva del giudice che, rilevati i gravi indizi, applica la misura cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)