diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 3742 del 09/01/2013 Cc. (dep. 23/01/2013) Rv. 254216 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Elementi favorevoli all'imputato - Obbligo di valutazione - Significato - Limiti.
Stato
decisa il 2013-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254216-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

L'art. 292, comma secondo ter, cod. proc. pen. non impone al giudice del riesame la confutazione di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori e non anche di deduzioni dirette a proporre ricostruzioni alternative della vicenda e a contrastare il potere selettivo degli elementi di indagine posti a fondamento delle decisioni cautelari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 n. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)