Sez. 3, Sentenza n. 957 del 27/03/1968 (Rv. 332333 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITA (NESSO DI) - CONDOTTA OMISSIVA - CONDIZIONI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITA (NESSO DI) - CONDOTTA OMISSIVA - CONDIZIONI.*
La condotta omissiva, in tanto puo essere assunta come causa di un evento dannoso, in quanto l'omittente abbia violato un Obbligo giuridico di impedire l'evento. Ai fini dell'accertamento del necessario rapporto di contraddizione tra comportamento e norma, l'indagine non puo essere limitata alla ricerca di un generico connotato di non qualificata antidoverosita o riprovevolezza, ma deve tendere alla precisa individuazione di un vero e proprio Obbligo di impedire l'evento lamentato, gravante sul soggetto cui si imputa l'omissione, cioe di una situazione passiva di lui nei diretti confronti dell'interesse leso, per la quale egli fosse tenuto a prestare un'attivita volta a proteggere proprio quell'interesse. Per l'individuazione di tale Obbligo non puo farsi riferimento al principio del neminem laedere - in quanto tale principio, mentre importa il dovere di improntare le proprie azioni alla cautela necessaria ad evitare che le modificazioni del mondo esterno da esse prodotte abbiano risultati pregiudizievoli per i diritti assoluti dei terzi, non implica, di per se, anche un generale ed incondizionato dovere di attivarsi, a protezione di quegli stessi diritti, con l'interrompere serie causali originate e sviluppantisi al di fuori della propria sfera -, ma deve accertarsi, caso per caso, l'esistenza di un vincolo giuridico derivante direttamente dalla legge o da uno specifico rapporto intercorrente tra il titolare dell'interesse leso e il soggetto, chiamato a rispondere della lesione per non averla impedita.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)