Sez. 3, Sentenza n. 2619 del 14/04/1983 (Rv. 427501 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - IN GENERE - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CONDIZIONI - FATTISPECIE (RAPINA IN BANCA - DANNI AD UN CLIENTE).*
RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - IN GENERE - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CONDIZIONI - FATTISPECIE (RAPINA IN BANCA - DANNI AD UN CLIENTE).*
Per l'individuazione dell'Obbligo giuridico di impedire l'evento l'inosservanza del quale ai sensi dell'art. 40 cpv. Cod. pen., "equivale a cagionarlo" - non basta far riferimento al principio del neminem laedere sancito dall'art. 2043 cod. civ. ma è necessaria una norma di legge che lo preveda specificamente, ovvero l'esistenza di particolari rapporti giuridici od ancora una data situazione in ragione della quale il soggetto sia tenuto a compiere una determinata attività a protezione del diritto altrui. Situazione che, seppure ravvisabile nelle condizioni di pericolosità per il diritto assoluto del terzo derivate da una precedente attività lecita del soggetto, cui si rimprovera di non essersi poi attivato per impedire che quella pericolosità si traducesse in una concreta lesione, non è invece configurabile quando il soggetto stesso non abbia apportato alcun contributo causale all'insorgere di quella situazione. (nella specie, sulla scorta del principio che precede, la suprema Corte ha reputato esatta la decisione del giudice del merito il quale aveva escluso qualsiasi responsabilità di una banca per i danni alla persona subiti da un cliente che, nei locali di essa, era stato violentemente percosso da alcuni malviventi, ivi introdottosi per effettuare una rapina). (V 2836/79, mass n 399152; (V 957/68, mass n 332333).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)