Sez. 2, Sentenza n. 2219 del 14/06/1976 (Rv. 381018 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RESPONSABILITA - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TETTO - RIPARAZIONE - DELIBERA ASSEMBLEARE - OMESSA ESECUZIONE - DANNI CONSEGUENTI - RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE DELL'AMMINISTRATORE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RESPONSABILITA - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TETTO - RIPARAZIONE - DELIBERA ASSEMBLEARE - OMESSA ESECUZIONE - DANNI CONSEGUENTI - RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE DELL'AMMINISTRATORE.*
La condotta omissiva in tanto puo essere assunta come causa di un evento dannoso, in quanto l'omittente abbia violato un Obbligo giuridico di impedire l'evento. Per l'individuazione di tale Obbligo non puo farsi riferimento al principio del neminem laedere - in quanto tale principio, mentre importa il dovere di improntare le proprie azioni alla cautela necessaria ad evitare che le modificazioni del mondo esterno da esse prodotte abbiano risultati pregiudizievoli per i diritti assoluti dei terzi, non implica, di per se, anche un generico dovere di attivarsi a protezione di quegli stessi diritti, con l'interrompere serie causali originate e sviluppantisi al di fuori della propria sfera - ma deve accertarsi, caso per caso, l'esistenza di un vincolo giuridico derivante direttamente dalla legge o da uno specifico rapporto intercorrente tra il danneggiato ed il soggetto, chiamato a rispondere della omissione per non avere impedito il danno. Pertanto, ben puo configurarsi una responsabilita aquiliana dell'amministratore di un condominio, in relazione ai danni derivati dall'avere egli omesso di far riparare il tetto dell'edificio condominiale, in esecuzione di una delibera assembleare. (V 957/68, mass n 332333).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)