Sez. U, Sentenza n. 8693 del 27/04/2005 (Rv. 580312 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Sospensione provvisoria disposta dal prefetto, "ex" art. 223, secondo comma, codice della strada - Tutela giurisdizionale - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Richiesta, da parte del privato, di annullamento del relativo procedimento sanzionatorio - Influenza sulla giurisdizione dell'AGO - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE
In tema di circolazione stradale, l'opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente, adottato in via provvisoria dal prefetto ai sensi dell'art. 223, secondo comma, del codice della strada in conseguenza a ipotesi di reato, è di competenza del giudice ordinario, senza che vi osti la circostanza che il privato, al fine di vedere affermato il proprio diritto soggettivo all'uso della patente di guida, chieda l'annullamento del relativo procedimento sanzionatorio, trattandosi di accertamento meramente strumentale ed incidentale, come tale non suscettibile di costituire giudicato, rispetto al "petitum" diretto ed immediato, costituito dall'annullamento del provvedimento di sospensione della validità della patente di guida.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)