Sez. 2, Sentenza n. 15573 del 26/07/2005 (Rv. 583337 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Azione d'annullamento e proposizione in via riconvenzionale della domanda di esecuzione del contratto - Passaggio in giudicato della decisione di rigetto della domanda di annullamento - Eccezione di annullabilità del contratto nel prosieguo del giudizio - Improponibilità.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE
La parte che abbia proposto azione di annullamento del contratto e sia destinataria, in via riconvenzionale, della domanda della controparte di esecuzione dello stesso, non può validamente opporre, in grado di appello, l'eccezione di annullabilità del contratto al fine di paralizzare la domanda di adempimento, qualora, rimasta soccombente in primo grado, non abbia provveduto ad impugnare anche il capo della decisione che ha respinto la sua domanda, trovando l'opponibilità dell'eccezione ostacolo nel giudicato formatosi sulla pronuncia di rigetto della domanda di annullamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1442, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)