Sez. 3, Sentenza n. 3412 del 07/03/2003 (Rv. 560972 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") | Portata - Fattispecie.
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM")
In materia di procedimento civile, il giudicato copre le eccezioni proposte o che si sarebbero potute opporre per contrastare l'efficacia dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio dall'attore. Ne consegue che in caso d'inosservanza di tale onere in opposizione ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale non possono farsi valere fatti estintivi del diritto dell'attore, a meno che tali fatti non sopraggiungano in una fase del processo di cognizione che non consente nuove allegazioni difensive (Nel fare applicazione del suindicato principio, la S.C. ha affermato l'inammissibilità, in sede di processo esecutivo, della difesa concernente la sopravvenuta inefficacia del patto con cui le parti di un contratto di divisione si erano vicendevolmente obbligate a non costruire sul confine, nella prospettiva di dovere tuttavia osservare una distanza minore di quella imposta dalla disciplina legislativa successivamente intervenuta in materia di edilizia, affermando che tale difesa avrebbe dovuto essere dalla parte ritualmente dedotta nel giudizio di cognizione promosso per far valere il detto patto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)