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Sez. L, Sentenza n. 21069 del 03/11/2004 (Rv. 577931 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") | Interpretazione del giudicato - Assimilazione all'interpretazione delle norme di legge - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577931-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM")

Il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi che sono segnati dai suoi elementi costitutivi, come tali rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato si fonda, costituiti dal titolo della stessa azione (causa petendi), dal bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato)a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato); entro questi limiti, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, restando salva e impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, che si siano verificate dopo la formazione del giudicato o, quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio, in cui il giudicato si è formato, e fissa la regola del caso concreto, partecipando della natura dei comandi giuridici, e la sua interpretazione deve essere assimilata alla interpretazione delle norme giuridiche; ne consegue che il giudicato può essere interpretato direttamente dalla Corte di Cassazione e l'erronea interpretazione che di esso sia stata data dal giudice di merito può essere denunciata in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di norme di diritto. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, che aveva affermato il diritto dell'assicurato alla riliquidazione della indennità premio di servizio grazie alla ricongiunzione del periodo contributivo presso l'INADEL, con il precedente periodo di contribuzione presso l'INPS, avendo egli in un precedente giudizio proposto identica domanda ed in quella sede avendo il giudice provveduto anche alla determinazione del "quantum debeatur").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)