Sez. L, Sentenza n. 5142 del 26/05/1999 (Rv. 526719 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Litisconsorzio necessario - Presupposti - Natura costitutiva dell'azione - Necessità - Controversie previdenziali tra datore di lavoro e istituto assicuratore - Contestazione circa l'esistenza del rapporto di lavoro - Litisconsorzio necessario del lavoratore - Insussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In applicazione del principio secondo cui si versa in ipotesi di litisconsorzio necessario soltanto quando l'azione proposta sia costitutiva, e non anche quando si tratti di azione di accertamento o di condanna, nelle controversie previdenziali tra l'istituto assicuratore e il datore di lavoro, in cui venga in contestazione l'esistenza del rapporto di lavoro, non può ritenersi litisconsorte necessario il lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2114, Cod. Proc. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)