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Sez. L, Sentenza n. 5142 del 26/05/1999 (Rv. 526719 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Litisconsorzio necessario - Presupposti - Natura costitutiva dell'azione - Necessità - Controversie previdenziali tra datore di lavoro e istituto assicuratore - Contestazione circa l'esistenza del rapporto di lavoro - Litisconsorzio necessario del lavoratore - Insussistenza.
Stato
decisa il 1999-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526719-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In applicazione del principio secondo cui si versa in ipotesi di litisconsorzio necessario soltanto quando l'azione proposta sia costitutiva, e non anche quando si tratti di azione di accertamento o di condanna, nelle controversie previdenziali tra l'istituto assicuratore e il datore di lavoro, in cui venga in contestazione l'esistenza del rapporto di lavoro, non può ritenersi litisconsorte necessario il lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2114, Cod. Proc. Civ. art. 2116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)