Sez. 3, Sentenza n. 409 del 19/01/1979 (Rv. 396527 - 01)
ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - IN GENERE - DISCIPLINA APPLICABILE - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO IL RICONOSCIMENTO OD IL DINIEGO DEL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - COMPETENZA - NORME ORDINARIE - APPLICABILITA - CONTRASTO CON GLI ARTT 3 E 25 COST - ESCLUSIONE.*
ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - IN GENERE - DISCIPLINA APPLICABILE - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO IL RICONOSCIMENTO OD IL DINIEGO DEL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - COMPETENZA - NORME ORDINARIE - APPLICABILITA - CONTRASTO CON GLI ARTT 3 E 25 COST - ESCLUSIONE.*
Le locazioni d'immobili destinati ad uso alberghiero hanno sempre avuto disciplina legale, anche vincolistica, del tutto distinta da quella delle locazioni degli immobili urbani a qualunque uso destinati. Pertanto, con riguardo ad esse, e inapplicabile l'art 6 della legge n 368 del 1955 e le controversie, ancorche abbiano ad oggetto il riconoscimento od il diniego del diritto alla proroga legale, restano soggette alle ordinarie norme sulla Competenza e, quindi, escluse dalla Competenza per materia del pretore, senza che tale esclusione dall'ambito di applicazione del citato art 6 sia in contrasto con i precetti degli artt 3 e 25 della Costituzione. (Conf 3819/76, mass n 382505; (Conf 3107/76, mass n 381886; (Conf 4265/74, mass n 372933).*
Riferimenti normativi: Legge 01/05/1955 num. 368 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)