Sez. 3, Sentenza n. 4265 del 13/12/1974 (Rv. 372933 - 01)
ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CONTROVERSIE RELATIVE - COMPETENZA.*
ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CONTROVERSIE RELATIVE - COMPETENZA.*
Le locazioni degli immobili destinati ad uso di albergo sono state costantemente soggette, anche ai fini dei vincolismi via via stabiliti, ad una disciplina a se stante, distinta da quella delle locazioni di immobili urbani a qualunque uso destinati. Pertanto, e inapplicabile l'art 6 della legge 1 maggio 1955 n 368 quando si tratta di locazione d'immobili destinati ad uso alberghiero; nel qual caso la controversia, ancorche abbia per oggetto il riconoscimento o il diniego del diritto alla proroga, resta soggetta alle norme ordinarie sulla Competenza. (V 938'72, mass n 357204).*
Riferimenti normativi: Legge 01/05/1955 num. 368 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)