Sez. 3, Sentenza n. 3107 del 06/09/1976 (Rv. 381886 - 01)
ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CONTROVERSIE RELATIVE - COMPETENZA - DISCIPLINA ORDINARIA.*
ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CONTROVERSIE RELATIVE - COMPETENZA - DISCIPLINA ORDINARIA.*
Le locazioni d'immobili destinati ad uso alberghiero hanno sempre avuto disciplina legale, anche vincolistica, del tutto distinta da quella delle locazioni degli immobili urbani a qualunque uso destinati. Pertanto, con riguardo ad esse, e inapplicabile l'art 6 della legge n 368 del 1955 e le controversie, ancorche abbiano ad oggetto il riconoscimento od il diniego del diritto alla proroga legale, restano soggette alle ordinarie norme sulla Competenza. (Conf 4265/74, mass n 372933).*
Riferimenti normativi: Legge 01/05/1955 num. 368 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)