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Sez. U, Sentenza n. 4699 del 20/07/1988 (Rv. 459557 - 01)

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE - PERITI INDUSTRIALI - DIPLOMA RICHIESTO DAGLI ARTT. 1 E 4, PRIMO COMMA, LETT. C) DEL REGOLAMENTO PROFESSIONALE - IDENTIFICAZIONE - CRITERI - DIPLOMA DI MATURITÀ TECNICA EX D.L. N. 9 DEL 1969 - RILEVANZA - SINDACATO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE SULLA IDONEITÀ DEL DIPLOMA - INAMMISSIBILITÀ - CONTRASTO CON L'ART. 33, QUINTO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459557-01

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE - PERITI INDUSTRIALI - DIPLOMA RICHIESTO DAGLI ARTT. 1 E 4, PRIMO COMMA, LETT. C) DEL REGOLAMENTO PROFESSIONALE - IDENTIFICAZIONE - CRITERI - DIPLOMA DI MATURITÀ TECNICA EX D.L. N. 9 DEL 1969 - RILEVANZA - SINDACATO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE SULLA IDONEITÀ DEL DIPLOMA - INAMMISSIBILITÀ - CONTRASTO CON L'ART. 33, QUINTO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA.*

Al fine dell'iscrizione nell'albo dei periti industriali (nonché del diritto al relativo titolo), il diploma richiesto dagli artt. 1 e 4 primo comma lett. C) del regolamento professionale, approvato con R.d. 11 febbraio 1929 n. 275, si identifica in quello conseguito in base alle norme dell'ordinamento degli esami di stato in vigore al momento della domanda d'iscrizione, incluso, pertanto, il diploma di maturità tecnica, previsto nella revisione di detto ordinamento di cui al d.l. 15 febbraio 1969 n. 9 (convertito, con modificazioni, in legge 5 aprile 1969 n. 119), senza che possa riconoscersi al consiglio dell'ordine la possibilità di sindacare l'idoneità del diploma stesso ad assicurare la preparazione necessaria all'Esercizio professionale. Tale principio non pone le citate norme regolamentari in contrasto con l'art. 33 quinto comma della Costituzione, il quale, nel prescrivere l'esame di stato per l'abilitazione all'Esercizio professionale, non osta a che il legislatore ordinario equipari od unifichi l'esame conclusivo degli studi con la prova di attitudine alla professione. (V 6102/87, mass n 454438; (V 207/83, Corte cost.).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 33, Regio Decr. 11/02/1929 num. 275 art. 1, Regio Decr. 11/02/1929 num. 275 art. 4, Decreto Legge 15/02/1969 num. 9 CORTE COST., Legge 05/04/1969 num. 119 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)