Sez. 3, Sentenza n. 153 del 12/01/1977 (Rv. 383651 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - CONDIZIONI - SCARSA ENTITA DEL DANNO - IRRILEVANZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - CONDIZIONI - SCARSA ENTITA DEL DANNO - IRRILEVANZA.*
A norma dell'art 1226 cod civ, il potere discrezionale attribuito al giudice del merito di procedere alla liquidazione equitativa del quantum del danno risarcibile, e circoscritto all'ipotesi in cui la prova dell'entita di esso appaia impossibile o sommamente difficile e presuppone la certezza acquisita al processo circa l'esistenza del danno stesso. Tale potere non puo essere, quindi, esercitato adducendo, quale unica circostanza giustificativa, la scarsa entita del danno. (V 444/74, mass n 368157; (V 54/71, mass n 349374).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)