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Sez. 3, Sentenza n. 153 del 12/01/1977 (Rv. 383651 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - CONDIZIONI - SCARSA ENTITA DEL DANNO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383651-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - CONDIZIONI - SCARSA ENTITA DEL DANNO - IRRILEVANZA.*

A norma dell'art 1226 cod civ, il potere discrezionale attribuito al giudice del merito di procedere alla liquidazione equitativa del quantum del danno risarcibile, e circoscritto all'ipotesi in cui la prova dell'entita di esso appaia impossibile o sommamente difficile e presuppone la certezza acquisita al processo circa l'esistenza del danno stesso. Tale potere non puo essere, quindi, esercitato adducendo, quale unica circostanza giustificativa, la scarsa entita del danno. (V 444/74, mass n 368157; (V 54/71, mass n 349374).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)