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Sez. 1, Sentenza n. 11795 del 30/10/1992 (Rv. 479230 - 01)

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.) - Società di capitali ed equiparati - Reddito imponibile - Plusvalenze e minusvalenze | Plusvalenza - Nozione.
Stato
decisa il 1992-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479230-01

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.) - Società di capitali ed equiparati - Reddito imponibile - Plusvalenze e minusvalenze

In materia di determinazione del reddito imponibile delle società il termine plusvalenza, di cui all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 598, va inteso come incremento del patrimonio del contribuente acquisito non già a seguito della cessione di un bene, ma per effetto della iscrizione di un suo maggiore valore in bilancio.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 598 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)