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Sez. 1, Sentenza n. 398 del 13/01/1995 (Rv. 489691 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E MINUSVALENZE | Società esercente attività immobiliare - Interessi passivi, altri oneri e spese generali per la costruzione e gestione dei fabbricati - Iscrizione in bilancio nel conto immobili - Regime antecedente alla vigenza del T.U. n. 917 del 1986 - Plusvalenza tassabile - Configurabilità..
Stato
decisa il 1995-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489691-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E MINUSVALENZE

In tema di determinazione del reddito imponibile di società di capitali e con riguardo ad una società esercente attività immobiliare, nel regime antecedente alla entrata in vigore del T.U. 22 dicembre 1986 n. 917 la patrimonializzazione degli interessi passivi e di altri oneri e spese generali per la costruzione e la gestione dei fabbricati mediante la loro iscrizione in bilancio nel conto immobili, data la loro indeducibilità - a tenore degli artt. 62 e 64 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 non si tiene conto degli interessi passivi e delle spese generali ai fini delle valutazioni esposte in bilancio - comporta la iscrizione in bilancio di un incremento patrimoniale indipendente dalla cessione di beni e quindi di una plusvalenza tassabile ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 598, il quale prescrive che, nella determinazione del reddito imponibile, deve tenersi conto anche delle plusvalenze patrimoniali iscritte in bilancio "indipendentemente dalla cessione dei beni e dalla distribuzione ai soci", cioè degli incrementi patrimoniali derivanti, non già dalla cessione di un bene che procuri al patrimonio del contribuente l'acquisizione di un valore supplementare rispetto a quello che il bene, oggetto della operazione, aveva al tempo del suo acquisto, bensì dalla mera iscrizione in bilancio di un suo maggior valore.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 62, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 64, DPR 29/09/1973 num. 598 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)