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Sez. 1, Sentenza n. 10526 del 07/12/1994 (Rv. 489097 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E MINUSVALENZE | Plusvalenza - Nozione - Fabbricati in corso di costruzione - Valutazione - Iscrizione nel conto costruzioni di costi non consentiti - Effetti.
Stato
decisa il 1994-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489097-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E MINUSVALENZE

In tema di IRPEG a carico di società commerciali è configurabile l'emersione di una plusvalenza pur senza che sia maturato un ricavo, atteso che dell'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 598 si evince che l'ordinamento tributario configura un'ulteriore accezione del termine plusvalenza, da intendersi come incremento del patrimonio del contribuente, acquisito non già a seguito della cessione di un bene o comunque di un ricavo, ma per effetto della iscrizione di un suo maggior valore in bilancio, nel senso che il momento della sua emersione è legato alla rilevazione contabile dell'operazione e senza che in tal caso, la plusvalenza sia ipotizzabile solo se conseguente ad una spontanea rivalutazione del patrimonio, giacché la norma indicata non autorizza tale conclusione. Pertanto, qualora una società commerciale, nel procedere ai sensi degli artt. 62, sesto e settimo comma, e 58 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 alla valutazione di fabbricati in corso di costruzione ai fini della determinazione del reddito imponibile, inserisca nel conto costruzioni costi ulteriori rispetto a quelli consentiti (accertamento questo da effettuarsi nel caso di specie in base alla disciplina, sopravvenuta in corso di giudizio, contenuta, negli artt. 75 n. 4 e 76, primo comma lett. b) del T.U. 22 dicembre 1986 n. 917, applicabile retroattivamente a norma dell'art. 36 D.P.R. 4 febbraio 1988 n. 42), tale inosservanza si traduce automaticamente nella iscrizione in bilancio di incrementi patrimoniali indipendenti dalla cessione dei beni e quindi di plusvalenze patrimoniali tassabili.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 598 art. 12, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 62, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 58 CORTE COST., Testo Unico 22/12/1986 num. 917 art. 75, Testo Unico 22/12/1986 num. 917 art. 76, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)