Sez. U, Ordinanza n. 2790 del 09/02/2010 (Rv. 611377 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO | Istanza di ricusazione di giudice di pace - Accoglimento - Impugnazione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO
Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'impugnazione proposta da un giudice di pace avverso l'ordinanza con cui il presidente del tribunale abbia accolto un'istanza di ricusazione proposta nei sui confronti, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, il riconoscimento da parte dello stesso ricusato dell'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto la non impugnabilità dell'ordinanza da parte del giudice ricusato non giustifica il trasferimento della giurisdizione al giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST., Costituzione art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)