Sez. 3, Sentenza n. 27404 del 18/11/2008 (Rv. 605392 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO | Provvedimento presidenziale relativo alla notifica del ricorso per ricusazione al giudice ricusato e alla controparte e provvedimento presidenziale di rigetto dell'istanza di revoca del primo - Ordinanza collegiale di rigetto dell'istanza di ricusazione - Natura non decisoria e non definitiva dei detti provvedimenti - Conseguenze - Suscettibilità di passaggio in giudicato - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO
Il provvedimento presidenziale relativo alla notifica del ricorso per ricusazione al giudice ricusato e alla controparte e quello di rigetto dell'istanza di revoca del primo nonché l'ordinanza collegiale di rigetto dell'istanza di ricusazione non sono suscettibili di passare in cosa giudicata, trattandosi di provvedimenti privi del requisito della decisorietà, in quanto aventi natura sostanzialmente amministrativa, e del requisito della definitività.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)