Sez. 1, Sentenza n. 2123 del 29/01/2010 (Rv. 611588 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI | Disponibilità di un parente entro il quarto grado ad occuparsi del minore - Esclusione dello stato di abbandono - Condizioni - Fattispecie relativa a minore abusato e/o maltrattato.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI
In tema di dichiarazione dello stato di abbandono del minore, la disponibilità ad occuparsene manifestata da uno dei parenti entro il quarto grado, che alleghi di aver mantenuto rapporti significativi con il minore, deve essere valutata con particolare rigore nel caso in cui il fanciullo sia stato oggetto di abusi sessuali e/o maltrattamenti nella famiglia d'origine, e dunque colpito in modo gravissimo nella sua più profonda dimensione emotiva; pertanto, lo stato di abbandono può essere escluso soltanto in presenza di rapporti pregressi ed attuali, fra il minore ed il predetto parente, caratterizzati da una sufficiente "autonomia" di tale congiunto dai genitori e tali da assicurare, direttamente o mediante sostegni esterni, una situazione affettiva, morale e materiale, da accertare con riscontri obbiettivi, idonea a prefigurare un adeguato equilibrio psico-fisico e l'armonioso sviluppo della sua personalità.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 12 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)