Sez. 5, Sentenza n. 11056 del 14/05/2007 (Rv. 599480 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti pendenti - Disciplina recata dall'art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Estensione, ex art. 2, comma 49, della legge n. 350 del 2003, alle controversie instaurate nel corso del 2003 - Previsione della legge di condono del 2002 di sospensione dei termini di impugnazione fino al 1° giugno 2004 - Inclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'art. 2, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nello stabilire che "le disposizioni dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lettera a) del comma 3 del medesimo art. 16, alla data di entrata in vigore della presente legge", vale a dire il 1° gennaio 2004, ha esteso l'ambito di applicazione del beneficio della definizione delle liti pendenti, introdotto con la normativa di condono recata dal detto art. 16 della legge del 2002, alle controversie instaurate (come nella specie) nel corso dell'anno 2003, prima escluse dal condono stesso, con conseguente applicazione anche ad esse, a decorrere dal 1° gennaio 2004, delle previsioni ivi contenute, compresa, quindi, quella (comma 6) relativa alla sospensione dei termini di impugnazione fino alla data del 1° giugno 2004.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 2 com. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)